DIRITTO D’AUTORE E DESIGN
La disciplina giuridica della tutela del design prevede in Italia, oltre alla registrazione di modelli e disegni, che ha una durata abbastanza limitata nel tempo (5 anni rinnovabili fino ad un massimo di complessivi 25 anni), anche, in alcuni casi, la protezione tramite le norme sul diritto d’autore, che, a differenza dei diritti derivanti dalla registrazione di un modello/disegno, durano fino a 70 anni oltre la morte dell’autore o dell’ultimo dei coautori.
La copertura giuridica del design industriale, attraverso la tutela autoriale, è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 95 del 19 aprile 2001.
È facile comprendere come il suddetto decreto, ampliando l’operatività del diritto d’autore alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”, ha garantito alle imprese che hanno immesso nel mercato prodotti dal design innovativo un’arma importante per difendere i propri diritti.
In vari casi giudiziali, infatti, le imprese “titolari” del design contraffatto sono riuscite ad ottenere giustizia, anche in assenza di un valido modello registrato, proprio grazie al diritto d’autore, laddove di disegni e modelli sono stati qualificati come vere e proprie “opere d’arte”.
Uno fra questi è il caso che ha riguardato i ‘Moon Boots’, i doposci ideati da Giancarlo Zanatta e prodotto dal Gruppo Tecnica, che sono stati considerati come un’opera creativa, dotata di valore artistico, e di conseguenza tutelati ai sensi della legge n. 633/1941.
Questo perché gli ”scarponcini lunari” costituiscono «opera creativa dotata di valore artistico e per questo tutelabile dalla legge sul diritto d’autore contro la contraffazione»
Così ha sentenziato la Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, accordando tutela autoriale ai “Moon Boots” della Tecnica Group S.p.A., famosissimi doposci in voga ormai da decenni, accertandone la contraffazione ad opera del modello “Anouk” di un gruppo concorrente.
Nello specifico, il gruppo Tecnica agiva nei confronti dell’impresa concorrente lamentando che i doposci “Anouk” costituivano violazione sia dei propri diritti d’autore sui “Moon Boots”, sia di alcuni propri modelli comunitari registrati relativi a dei doposci della collezione “East-west”, l’evoluzione stilistica dei primi. Tale commercializzazione, stando a quanto sosteneva l’attrice, costituiva contraffazione e usurpazione dei diritti di sfruttamento economici nonché concorrenza sleale a suo danno.
Secondo i giudici milanesi: «I “Moon Boots” ben possono fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela prevista dall’articolo 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore, in considerazione del loro particolare impatto estetico, che alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica in relazione agli oggetti d’uso quotidiano. Non a caso, il prodotto ha ottenuto premi nazionali e internazionali, ma soprattutto è stato fatto oggetto di una diffusa pubblicazione su monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed internazionale. Se sui Moon Boots si sono espresse le critiche favorevoli di esperti e designer, avendo il prodotto registrato il lusinghiero e vasto gradimento del pubblico, costante nel tempo, appare assolutamente pregnante la circostanza che nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale».
Una volta riconosciuta e attribuita la copertura autoriale il Tribunale di Milano ha accertato la contraffazione dei Moon Boots da parte dei prodotti della convenuta: «Il modello “Anouk” delle convenute presenta tutte le predette caratteristiche creative dei “Moon Boots”, salvo che l’altezza del gambale è ridotta e le coppie di occhielli sono due anziché tre (con effetto estetico pressoché impercepibile). Non a caso, il pubblico degli utenti e particolarmente di quelli attenti ai fenomeni della moda, quali i gestori di blog tematici, hanno accolto Anouk con espressioni che non riescono a prescindere dal riferimento al prototipo iconico di Tecnica, usando espressioni quali: ‘l’evoluzione dei “Moon Boots”: adesso si portano bassi’, ‘gli Anouk Boots assomigliano a dei Moon Boots, in modo più fine».
I Giudici hanno, quindi, accolto la domanda dell’attrice, senza esprimersi sulla domanda di concorrenza sleale, considerandola assorbita nell’accertata contraffazione dei diritti d’autore, essendo fondata sui medesimi fatti costitutivi.
Dott.ssa Maria Corso