TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN INTERNET
Ecco un caso concreto in cui una società nostra assistita, grazie al deposito del marchio, è riuscita ad ottenere in via di urgenza un provvedimento giudiziale a tutela della proprietà industriale e, in particolare, del proprio marchio.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con l’ordinanza del 17/06/2014, integralmente consultabile dal link (Ordinanza Tribunale di Napoli), ha accertato che compie un atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 1 e 3, chi riporta nel proprio annuncio pubblicitario, che compare su Google, tramite il servizio a pagamento Adwords, il marchio o il domain name di altra azienda.
Che cos’è Google Adwords?
Google Adwords è il servizio a pagamento offerto da Google che permette la pubblicazione di annunci testuali, sulle pagine dei risultati di ricerca e sui siti della rete di contenuti Google. Il servizio consente, tramite l’individuazione di parole chiave, di posizionare il proprio annuncio tra i primi generati dal motore di ricerca quando l’utente digita tali parole chiave, che in qualche modo risultano connesse con i prodotti o i servizi offerti dall’inserzionista. L’utente che clicca sull’annuncio viene poi indirizzato automaticamente sul sito dell’inserzionista.
Nel caso di specie, la società ricorrente, titolare del marchio “TuttoGonfiabili” nonché dei corrispondenti nomi a dominio www.tuttogonfiabili.it e www.tuttogonfiabili.com, ha chiesto al Tribunale di inibire gli atti di concorrenza sleale posti in essere da una concorrente, che sulle pagine di ricerca Google pubblicava un annuncio pubblicitario intitolato “TuttoGonfiabili-60%”, in cui era riportato il seguente messaggio di testo “TuttoGonfiabili Fuori Tutto Prezzi Sconti e Offerte su TuttoGonfiabili”, idoneo a creare confusione tra gli utenti, i quali, nel cliccare sul predetto annuncio, venivano involontariamente reindirizzati al diverso sito dell’inserzionista concorrente e non sui siti di proprietà della stessa ricorrente.
Il Tribunale di Napoli, riconoscendo la naturale funzione di segno distintivo al marchio depositato ed ai rispettivi nomi a dominio, ha accertato in capo alla ricorrente il diritto di servirsene in maniera esclusiva, con conseguente illegittimità del link pubblicitario utilizzato dalla società concorrente in cui era riprodotto sia nel titolo, sia nel testo dell’annuncio, il marchio (tuttogonfiabili) che, tra l’altro, costituisce il cuore degli stessi nomi a dominio.