IL MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA
La registrazione del marchio dell’Unione europea costituisce per le imprese italiane un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per proteggere il proprio brand all’estero e per un vasto territorio.
Il marchio dell’U.e., infatti, consente all’impresa richiedente di ottenere, con un’unica domanda, automatica protezione del marchio in tutti i 28 Paesi aderenti all’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Il marchio dell’Unione europea, così come il marchio italiano, ha una validità dal deposito di 10 anni e non esiste alcuna tassa di mantenimento in vita del marchio, per cui il titolare vedrà garantito il suo diritto d’uso esclusivo senza dover sostenere annualmente alcun costo, con la possibilità di rinnovarne la validità alla scadenza decennale per un eguale periodo, di 10 anni in 10 anni.
Per quanto riguarda i costi, la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea è – senza alcun dubbio – la più economica in ordine alle tasse di deposito dovute all’Ufficio competente (EUIPO – Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) in proporzione ai 28 Paesi per i quali il marchio otterrà automatica protezione.
Le tasse di deposito dovute all’Ufficio per depositare una domanda di registrazione del marchio dell’U.e. ammontano ad € 850 per una Classe di Nizza; a cui andranno aggiunti € 50 nel caso in cui fosse necessario indicare una seconda Classe di Nizza, ed € 150 per ogni eventuale classe aggiuntiva oltre la terza.
Vista l’ampiezza del territorio di validità del marchio dell’Unione europea, è sempre consigliabile affidarsi ad un Professionista esperto per valutare, preliminrmente, la disponibilità del marchio da registrare, previa apposita ricerca di anteriorità.
La ricerca di anteriorità, infatti, andrà condotta non solo tra i marchi anteriori depositati o registrati per l’Unione europea, ma anche tra i marchi depositati presso gli Uffici Nazionali della P.I. presso ciascun Paese membro dell’U.e., nonché tra quei marchi internazionali in cui siano designati uno o più Paesi dell’U.e.
Il titolare di un marchio nazionale, depositato presso uno dei Paesi che rientrano nel territorio dell’U.e., infatti, potrebbe opporsi alla registrazione del marchio dell’U.e. successivamente depositato, qualora quest’ultimo fosse confondibile con il proprio marchio, anche in relazione all’identità o all’affinità dei prodotti contraddistinti.