IL MARCHIO DI FORMA
La registrazione del marchio d’impresa può avere ad oggetto non solo una parola, un logo, o una combinazione di tali elementi, ma anche la forma di un prodotto, di una sua parte, o della sua confezione, qualora sussistano determinati presupposti.
L’art. 9 c.p.i., al pari di quanto previsto dal Regolamento dei Marchi dell’Unione europea, stabilisce che può essere registrato il c.d. “marchio di forma”, purché il segno in questione (forma) non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dia un valore sostanziale al prodotto.
Per esempio, non potrebbe essere mai registrato come marchio di forma uno pneumatico. Esso deve necessariamente essere sviluppato in modo circonferenziale ai fini della sua funzionalità, e, quindi, la relativa forma è obbligata dalla natura stessa del prodotto, nonché necessaria per ottenere un risultato tecnico.
Il consumatore, dunque, non sarebbe in grado di riconoscere nella forma dello pneumatico il segno distintivo dell’impresa fornitrice, in quanto percepirebbe la forma del prodotto come una forma essenziale e/o funzionale, comune a tutti gli altri prodotti offerti dai vari fornitori presenti nel relativo mercato, e, pertanto, la rispettiva forma non avrebbe alcuna capacità distintiva.
Per fare un esempio positivo, invece, costituiscono dei marchi di forma, regolarmente registrati, il barattolo della “nutella” o la bottiglia della “Coca Cola”, in quanto sono costituiti da una forma non necessaria, che consente al consumatore mediamente informato di riconoscere in essa un segno distintivo dell’impresa produttrice.
Per le imprese la registrazione di un marchio di forma, ove possibile secondo i requisiti di cui sopra, risulta più vantaggiosa nella strategia di protezione dei propri prodotti, rispetto alla registrazione del modello o disegno, anche perché la durata del marchio registrato è potenzialmente illimitata se puntualmente rinnovata entro la scadenza decennale.
La registrazione del disegno o modello ornamentale, invece, avrebbe una durata limitata nel tempo, a differenza di quella garantita dal marchio registrato, pari a cinque anni, rinnovabile per un massimo di cinque volte.