COPYRIGHT VS MARCHIO, QUALI DIFFERENZE
Quando registrare un marchio e quando ricorrere al copyright
Marchio registrato e Copyright sono concetti spesso confusi, ma del tutto erroneamente, considerato che attengono a due discipline giuridiche differenti, con diversi effetti in ordine ai diritti che ne derivano.
Entrambi gli istituti rientrano nella sfera della Proprietà Intellettuale, ma in concreto differiscono proprio per la diversa finalità che perseguono.
Il marchio registrato consente al titolare il diritto d’uso esclusivo dello stesso ed il conseguente diritto di impedire ad altri concorrenti di utilizzare un segno distintivo simile per contraddistinguere prodotti e/o servizi simili.
Il Copyright, invece, ha la finalità di proteggere le opere dell’ingegno, e, quindi, di vietare a terzi di copiare e riprodurre opere intellettuali.
Queste le sostanziali differenze:
IL MARCHIO
Il marchio è il segno distintivo dei prodotti e dei servizi d’impresa, ed è disciplinato in Italia dal Codice della Proprietà Industriale dai regolamenti attuativi, nonché dal Codice Civile, da Regolamenti europei e da Convenzioni internazionali.
Il Marchio può essere costituito da qualunque segno sia suscettibile di essere rappresentato graficamente, ma non solo, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre concorrenti. La funzione principale del marchio, infatti, è quella di consentire alle imprese di utilizzare in via esclusiva il loro segno distintivo per distinguersi nel mercato agli occhi dei consumatori rispetto ad una miriade di altri fornitori di prodotti e/o servizi simili.
In sintesi, il marchio è un veicolo di comunicazione che stabilisce un collegamento tra il prodotto (o servizio) e l’azienda.
Affinché sia idoneo ad essere giuridicamente tutelato, il segno che si intende registrare come marchio deve presentare carattere di novità, capacità distintiva e liceità, in modo da consentite l’individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere presenti sul mercato.
I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare del marchio si ottengono con la registrazione, che è di esclusiva competenza degli Uffici nazionali o comunitari, come per l’Ufficio dell’Unione europea.
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IL COPYRIGHT
Attraverso il Copyright vengono tutelate le opere dell’ingegno umano, a condizione che sia presente il carattere della “creatività”, vale a dire un apporto personale dell’autore che – per quanto piccolo – consenta all’opera di presentare un quid novi rispetto alle opere preesistenti. Nello specifico, si fa riferimento a opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative (dipinti, disegni, ma anche fotografie; ecc.), all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Al momento della creazione dell’opera, l’ideatore acquista il diritto d’autore (Copyright è un termine anglosassone). Il momento creativo, dunque, rappresenta il titolo originario. Da ciò deriva che tutte le opere e le creazioni intellettuali, siano esse pubblicate o meno, per essere riprodotte, necessitano di “autorizzazione”.
Il diritto di autorizzare o meno la riproduzione dell’opera intellettuale in qualsiasi parte del mondo compete esclusivamente al proprietario del copyright (rectius: all’autore dell’opera creata). Il titolare del diritto d’autore, pertanto, può opporsi alla riproduzione delle sue opere, ove non autorizzate, e chiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui la riproduzione sia avvenuta contro la sua volontà.
A differenza di quanto avviene in materia di marchi, non è necessario alcun tipo di deposito per ottenere i diritti di esclusiva sull’opera realizzata. È sufficiente che l’ideatore dimostri di essere l’autore della stessa e di averla creata prima degli altri. A tal fine l’autore può depositare l’opera, soprattutto se inedita (non ancora pubblicata) e quindi più esposta al plagio, presso un ente (ad es. la S.I.A.E) che ne certifichi la data.
Con il deposito alla S.I.A.E. l’autore riceve un’attestazione di avvenuto deposito con un numero ed una data di deposito. L’ente, si badi, non provvederà ad effettuare controlli sul contenuto dell’opera depositata. Dunque, nell’ipotesi di deposito presso la S.I.A.E. di un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’Autore (L. n. 633/1941), non si acquisterà – con il deposito – alcun diritto, neanche qualora il deposito sia stato accettato dalla SIAE.